Gli assegni nucleo familiare sono prestazioni economiche erogate dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori.
Gli assegni nucleo familiare sono conosciuti anche con l’acronimo di ANF.
Possono presentare domanda per gli Assegni Nucleo Familiare, direttamente al datore di lavoro, i nuclei familiari composti da:
- il richiedente;
- il coniuge, purché non separato;
- i figli ed equiparati (non coniugati), minori di età, maggiorenni inabili, studenti o apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni facenti parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli con meno di 26 anni;
- i minori in affidamento;
- i familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno, bisnonno);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti (non coniugati) minorenni oppure maggiorenni inabili (purché orfani di entrambi i genitori senza beneficio della pensione ai superstiti).
Gli importi del reddito e degli assegni sono determinati annualmente dall’INPS e racchiusi in apposite tabelle valide dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Assegni nucleo familiare INPS: a chi spetta
L’assegno per il nucleo familiare spetta:
- alle famiglie dei lavoratori dipendenti e assimilati iscritti alla gestione separata (cococo, cocopro);
- ai pensionati (la cui pensione derivi da lavoro dipendente);
- ai lavoratori in disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e via dicendo;
- ai lavoratori dipendenti agricoli e ai lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter).
Assegni nucleo familiare: calcolo
Per i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo pieno, l’assegno spetta nella misura intera quando siano state lavorate, all’interno del mese, almeno 104 ore per gli operai e 130 ore se impiegati.
In caso di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, gli Assegni Nucleo Familiare spettano nella misura settimanale intera soltanto se risultano lavorate nell’arco della settimana almeno 24 ore (indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia impiegato oppure operaio). Tale limite può essere conseguito anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale.
Nel caso in cui il limite delle 24 ore settimanali non sia invece raggiunto al lavoratore competono tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.
Il diritto al beneficio degli Assegni Nucleo Familiare decorre dal primo giorno del periodo di paga (o di pagamento della prestazione previdenziale), nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto; nel caso non sussista più il diritto, la cessazione della prestazione decorre dalla fine del periodo in corso. In caso di corresponsione degli Assegni Nucleo Familiare in quote di assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano, o vengono meno, le condizioni prescritte.
Condizione essenziale è che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato, per almeno il 70%. Ad esempio in una famiglia con madre dipendente e padre autonomo il reddito della madre deve rappresentare almeno il 70% del totale.
Assegni nucleo familiare: chi paga
L’ANF è una prestazione pagata dall’INPS. Per i lavoratori dipendenti il pagamento viene fatto dal datore di lavoro, il quale poi trattiene tale somma dai contributi che deve versare all’INPS. Negli altri casi (gestione separata, colf e badanti, disoccupati ecc.) il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS.
Ai lavoratori dipendenti, titolari di prestazioni INPS e ai pensionati l’assegno viene pagato mensilmente con la busta paga o il cedolino. Per la gestione separata, lavoratori domestici e in tutti gli altri casi invece il pagamento è semestrale.
Quali redditi non si considerano
Vi sono alcuni redditi che vanno esclusi dal calcolo del reddito complessivo che serve alla determinazione dell’importo dell’ANF. Di seguito elenchiamo i redditi esclusi dal calcolo:
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- pensioni di guerra;
- rendite Inail;
- indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi perlinguali;
- le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- gli assegni di super invalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- i trattamenti di famiglia;
- i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
- gli arretrati delle integrazioni salariali.
Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps denominato ANF Dip. SR16. Il modulo può essere scaricato direttamente nel sito dell’INPS nella sezione moduli o a questo link;
Arretrati assegni nucleo familiare
Il diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare si prescrive in 5 anni. Questo significa che se il soggetto avente diritto non ha presentato l’apposita domanda nel periodo in cui ne aveva diritto, può richiedere gli assegni familiari arretrati fino a 5 anni prima.
Gli arretrati ANF vanno richiesti direttamente al proprio datore di lavoro, anche se questo è cambiato, oppure all’INPS nel caso di pensioni, prestazioni, colf e badanti oppure per ditte cessate fallite.