L’indennità è maggiore se le dimissioni sono dovute a giusta causa (cioè, se sono motivate da comportamenti illeciti da parte del datore di lavoro) e minore se sono dovute a giustificato motivo soggettivo (cioè, se sono motivate da ragioni personali del dipendente). Inoltre, se l’apprendista ha meno di 21 anni, l’indennità può essere aumentata del 30%.
In caso di dimissioni volontarie dell’apprendista, il datore di lavoro è tenuto a pagare l’indennità di fine rapporto solo se l’apprendista ha completato almeno la metà del periodo di apprendistato previsto dal contratto.
In caso di dimissioni in apprendistato per giusta causa, l’apprendista ha diritto all’indennità di fine rapporto.
In caso di dimissioni in apprendistato, è sempre importante verificare la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e normative in materia di apprendistato e di indennità di licenziamento.